Con il termine ponteggi autosollevanti a volte vengono chiamati attrezzature leggermente diverse.
E' bene ad esempio distinguere dai ponteggi autosollevanti (per esempio a cremagliera) i ponteggi sospesi motorizzati, o i sistemi a ponteggi autosollevanti;
tutte le attrezzature, come già detto, ricadono nella direttiva macchine e quindi non c’è più il collaudo pubblico, sostituito dalla marcatura CE.
Per i sistemi a ponteggi autosollevanti (sospesi su funi) la verifica biennale di cui al D.Lgs. 626/94 modificato dal D.Lgs. 359/1999 è affidata alla Direzione Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato del Lavoro).
I ponteggi autosollevanti seguono l'EN 1495:2005 che ha valore di norma nazionale. Non serve alcuna omologazione ministeriale e la messa in servizio viene fatta dall'utilizzatore secondo le indicazioni del costruttore. Va solo comunicata la messa in servizio della macchina e le verifiche vengono eseguite dall'utilizzatore che deve trascrivere di averle eseguite (chi e quando).
L'assimilazione dei ponteggi metallici autosollevanti alla disciplina dei ponteggi metallici fissi scaturisce da quanto esposto in due circolari del Ministero del Lavoro: la 39/80 del 15.5.1980 e la 97/87 del 1.9.1987. La prima, intitolata "Attrezzature di cui al capo V del DPR 164/56" rivolgendosi a costruttori ed utenti, sancisce il concetto; la seconda, dal titolo "Relazioni tecniche per i ponteggi a piani di lavoro autosollevanti. Istruzioni per la compilazione" è più che altro rivolta a costruttori e progettisti.