In termini di sicurezza dei ponteggi, questa è la legislazione vigente:
Art. 7 DPR 164/56: Idoneità delle opere provvisionali
1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi per l'edilizia di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli non ritenuti più idonei.
In particolare, per il montaggio dei ponteggi, è d'obbligo l'uso di cinture di sicurezza per imbracare gli addetti, vincolate ad una fune di scorrimento
Art. 17 DPR 164/56: Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi per l'edilizia devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
Art. 19 DPR 164/56: Ponteggi per l'edilizia
L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di traversini di legno (ganasce); sono consentite legature fatte con funi di fibra tessile.
Art. 20 DPR 164/56: Sicurezza dei montanti
1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno m 1; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.
2. Per impalcature fino a m 8 di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi m 7 i montanti possono essere ad elementi singoli.
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.
4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.
5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tal caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.
6. I ponteggi per l'edilizia devono essere efficacemente ancorati alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo.
Art. 21 DPR 164/56: Correnti
1. I correnti devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori a m 2.
2. Per la sicurezza, essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati ai montanti ed essere solidamente assicurati ai montanti stessi con fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati. Il collegamento può essere ottenuto anche con gattelli in ferro e con almeno doppio giro di catena metallica (agganciaponti); sono consentite legature con funi di fibra tessile.
3. Le estremità dei correnti consecutivi di uno stesso impalcato devono essere sovrapposte e le sovrapposizioni devono avvenire in corrispondenza dei montanti.
Art. 22 DPR 164/56: Traversi
1. I traversi di sostegno dell'intavolato del ponteggio edile devono essere montati perpendicolarmente al fronte della costruzione.
2. Quando l'impalcatura è fatta con una sola fila di montanti, un estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per non meno di cm 15 e l'altro deve essere assicurato al corrente.
3. La distanza fra due traversi consecutivi dei ponteggi non deve essere superiore a m 1,20.
Queste quindi le norme attualmente in vigore nell'ambito dei ponteggi per l'edilizia. La sicurezza nella costruzione di ponteggi è il punto cruciale da affrontare per qualsiasi impresa edile.
